L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 11/E del 12 maggio 2022 chiarisce che il ravvedimento operoso, disciplinato dagli artt. 13 e 13-bis del D.Lgs. n. 472/1997, può essere invocato anche nell’ipotesi in cui le violazioni amministrative integrino condotte fraudolente (precisamente dichiarative), superando in tal modo l’interpretazione fornita con la precedente Circolare n. 180/E del 1998, che aveva invece escluso la possibilità di ravvedere questo tipo di violazioni.
Alla luce delle novità normative succedutesi, osserva l’Agenzia, v’è l’intento di incentivare il ricorso a tale istituto premiale ai fini degli effetti penali, senza più distinguere in ordine alla fattispecie di reato tributario contestato, fermi restando i limiti propri dell’istituto, la necessaria valutazione delle circostanze del caso concreto e la libera valutazione giudiziaria sull’efficacia del ravvedimento.