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Corte di Giustizia – Principio di proporzionalità – procedimento C-205/2020

La Corte di Giustizia si è recentemente pronunciata in ordine al principio di proporzionalità, e ai relativi limiti del potere di discrezionalità degli stati membri nell’individuazione delle sanzioni irrogabili.
I principi indicati dalla Corte possono avere delle ricadute anche sulla materia fiscale con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria dei tributi armonizzati

A conclusione del procedimento C-205/2020, inerente alla questione pregiudiziale interpretativa dell’art. 20 della Direttiva n. 2014/67/UE (concernente l’applicazione della Direttiva 96/71/CR, relativa al distacco di alcuni lavoratori dipendenti), la Corte di Giustizia ha affermato che la normativa austriaca, nel prevedere per il caso di inosservanza degli obblighi relativi alle dichiarazioni di lavoratori e alla conservazione della documentazione salariale l’irrogazione di sanzioni di importo elevato (che, specificamente, non possono essere inferiori ad un certo importo, calcolate cumulativamente senza alcun massimale e maggiorate di un contributo per il procedimento pari al 20%), si pone in contrasto con il principio di proporzionalità sancito all’art. 20 della citata Direttiva. 
L’attribuzione di discrezionalità in capo agli Stati membri nell’individuazione delle sanzioni irrogabili in ipotesi di violazione della medesima, nonché circa gli strumenti per garantirne l’osservanza, non mette in discussione i limiti della effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni, talmente incondizionati e precisi, da poter essere direttamente invocati dal singolo e applicato dalle autorità amministrative e giudiziali nazionali, ove lo Stato membro non l’abbia recepita in maniera corretta.
In ossequio al principio di primazia del diritto unionistico rispetto a quello degli Stati aderenti, il giudice nazionale è tenuto a verificare se le sanzioni irrogate eccedano tale insuperabile limite e, nel caso, disapplicare la normativa interna contrastante. L’effetto sarà solo quello di attenuare la severità della sanzione: il principio di certezza del diritto e di legalità dei reati e delle pene non sarà leso, fintanto la riduzione è funzionale ad applicare sanzioni proporzionate, fatte salve tutte le circostanze specifiche del caso concreto, in virtù del principio fondamentale della parità di trattamento.

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